La Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche, con decreto direttoriale del 23 febbraio 2022, n. 15, ha definito i criteri di ammissibilità degli interventi nei siti orfani da realizzare con le risorse del PNRR (misura M2C4, investimento 3.4) per l’adozione del Piano d’azione e la check-list di verifica.

Con Siti Orfani si intende:

  • un sito potenzialmente contaminato nel quale non è stato avviato o si è concluso il procedimento, per il quale il responsabile dell’inquinamento non è individuabile o non provvede agli adempimenti e non provvede il proprietario del sito né altro soggetto interessato.
  • un sito rispetto al quale i soggetti cui agli articoli 242 e 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, non concludono le attività degli interventi.

Ciascuna Regione e Provincia autonoma provvede, secondo i propri criteri, all’individuazione dei siti orfani per i quali gli interventi oggetto del decreto risultano prioritari in riferimento al rischio ambientale e sanitario connesso, coerentemente con le previsioni e pianificazioni già adottate in materia di bonifiche. Le risorse possono essere destinate alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza d’emergenza, caratterizzazione, analisi di rischio, bonifica, messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale.

Sono espressamente esclusi dai finanziamenti previsti per i siti orfani:

  • gli interventi di cui all’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in corso di esecuzione o per i quali sono già individuate e destinate altre fonti di finanziamento.
  • attività di rimozione dei rifiuti, salvo il caso in cui i rifiuti costituiscono fonti di contaminazione delle matrici ambientali circostanti.
  • interventi relativi alle strutture edilizie e impiantistiche, ad eccezione degli interventi necessari per consentire la bonifica delle matrici ambientali.
  • interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato;
  • interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso.

Le risorse sono trasferite ai soggetti beneficiari solo dopo l’individuazione, nell’ambito di specifici accordi, dei siti orfani, dell’area oggetto di contaminazione e della tipologia di intervento da eseguire.

Sulla base delle informazioni fornite dalle Amministrazioni interessate, la ex Direzione Generale per il risanamento ambientale ha emanato il decreto direttoriale n. 222 del 22 novembre 2021, con il quale, in funzione dell’attuazione della misura M2C4 del PNRR, è stato individuato l’elenco dei siti orfani da riqualificare sul territorio delle Regioni e delle Province autonome.