Con la legge di conversione del Decreto Fisco Lavoro (D.L n. 146/2021) è stato pubblicato in gazzetta un provvedimento recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

Il provvedimento normativo prevede una revisione del D.Lgs. 81/2008, quindi introduce una serie di misure che interessano la sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolar modo incentivano l’attività di vigilanza e migliorano il coordinamento dei soggetti che si assicurano del rispetto delle disposizioni di sicurezza.

  • Formazione dei datori di lavoro

La novità riguarda la formazione adeguata e specifica dei datori di lavoro che diventa obbligatoria con aggiornamento periodico, in funzione del lavoro e dei compiti svolti, in materia di salute e sicurezza. Questa novità va ad incidere sul comma 7 dell’articolo 37 che stabilisce che oltre ai dirigenti e ai preposti, anche i datori di lavoro ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico su salute e sicurezza. Le novità introdotte dal Decreto Fisco Lavoro interessano anche il comma 5 dell’articolo 37 del TUSL, in tema di addestramento, al quale sono aggiunti i seguenti periodi: “L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

  • Sospensione impresa lavoro sommerso 

Tra gli aspetti oggetto di revisione del Decreto Fisco Lavoro, rientrano i provvedimenti a contrasto del lavoro irregolare, in particolare le modifiche riguardano l’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

  • Vigilanza da parte del preposto

Il preposto dovrà “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.