In Italia si stima un flusso di rifiuti da costruzione e demolizione di circa 60 milioni di tonnellate/anno. 

I rifiuti prodotti i cantieri sono considerati rifiuti speciali e come tali devono essere gestiti secondo le regole del Dlgs 152/2006 (Codice Ambientale) che se non rispettato comporta conseguenze sanzionatorie anche penali. 

Per smaltire i rifiuti speciali il cantiere deve: 

  1. Classificarli con l’attribuzione del codice (Cer)
  2. Raggrupparli, secondo il codice Cer, in deposito temporaneo
  3. Trasportarli ( in proprio o con terzi) presso impianti di trattamento autorizzati o discarica per rifiuti inerti. 

Quali autorizzazioni servono? 

Chi gestisce il cantiere è produttore del rifiuto quindi se raggruppa i rifiuti nel rispetto delle seguenti regole sul deposito temporaneo non è soggetto ad autorizzazione: divieto di miscelazione e scelta del criterio per condurre il deposito tra temporale (avvio a smaltimento/recupero con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito) e volumetrico (fino a 30 metri cubi, di cui al massimo 10 di rifiuti pericolosi).

L’impresa edile che produce «rifiuti da C&D» non deve tenere il registro di carico e scarico per i rifiuti non pericolosi e se questi sono trasportati dalla stessa impresa che li ha prodotti il registro non occorre neanche per il trasporto. L’obbligo ricorre per i pericolosi e il registro va conservato per tre anni, come il formulario che accompagna il trasporto.