Il Green Deal europeo è una nuova strategia di crescita il cui obiettivo è trasformare l’UE in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che a partire dal 2050 non genererà più emissioni nette di gas a effetto serra, in cui l’ambiente e la salute dei cittadini europei sono protetti e in cui si consegue la crescita economica grazie all’uso più efficiente e sostenibile delle risorse naturali.
Per l’UE è prioritario anche realizzare un’economia al servizio delle persone, rafforzare l’economia sociale di mercato dell’Unione e far sì che sia pronta per il futuro e garantisca stabilità, occupazione, crescita e investimenti. Questi obiettivi assumono particolare rilievo alla luce delle ricadute socioeconomiche della pandemia di COVID‑19 e della necessità di una ripresa sostenibile, inclusiva ed equa. È quindi importante che la transizione verso uno sviluppo economico più sostenibile sia giusta e inclusiva per tutti.
Il regolamento sulla tassonomia definisce il quadro per la tassonomia dell’UE stabilendo le quattro condizioni che un’attività economica deve rispettare per poter essere considerata ecosostenibile, vale a dire:
i) contribuire in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più dei sei obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 del regolamento, in conformità degli articoli da 10 a 16 del medesimo;
ii) non arrecare un danno significativo a nessuno degli altri obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 del regolamento, in conformità dell’articolo 17 del medesimo;
iii) essere svolta nel rispetto delle garanzie (sociali) minime di salvaguardia previste all’articolo 18 del regolamento;
iv) essere conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’articolo 14, paragrafo 2, o dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento. I criteri di vaglio tecnico devono precisare, per ciascuna attività economica, le prescrizioni in materia di prestazioni che consentono di determinare a quali condizioni essa i) contribuisca in modo sostanziale a un dato obiettivo ambientale e ii) non arrechi un danno significativo agli altri obiettivi.
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