Alcuni comuni rischiano di impedire ai cittadini legittime agevolazioni, preoccupati di accettare interventi non agevolati Superbonus e quindi che non hanno diritto della deroga sulla verifica dello stato legittimo degli immobili.

La normativa non ha mai previsto che i Comuni dovessero esprimersi sulle agevolazioni fiscali applicabili agli interventi formalizzati con istanze edilizie che ricevevano. Tutt’al più veniva loro richiesto di specificare che l’intervento agevolato fosse classificato di recupero e non di nuova costruzione.

È opportuno specificarlo, perché un Comune nel voler giustificare le proprie convinzioni, ha riportato quanto segue in una risposta ufficiale ad un quesito:

I pareri dell’Agenzia delle Entrate, richiamati nella richiesta in oggetto, sono stati espressi precedentemente all’entrata in vigore della CILA – S e non si riferiscono alle istanze da presentare per realizzare le opere ma agli aspetti fiscali, pertanto non appaiono applicabili alla nuova previsione normativa, relativamente alla pratica edilizia con la quale realizzare opere diverse da quelle previste dall’art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 come convertito e modificato, da ultimo, dal D.L. 77/2021“.